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NON HO SOLDI MA HO BISOGNO DI UN AVVOCATO..CHE FARE?

210 gratuito patrocinio cagliari oristano

Spesso nella nostra professione ci ritroviamo dinnanzi a domande di questo tipo, domande cui è possibile dare una risposta chiara e precisa. 

Per tali ragioni abbiamo deciso di chiarire cosa sia il Gratuito Patrocinio e a chi si rivolge. 

Buona lettura:

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COSA E’ IL GRATUITO PATROCINIO E CHI NE HA DIRITTO?

Che cosa e’?

Il gratuito patrocinio (più correttamente patrocinio a Spese Dello Stato) è un istituto di salvaguardia messo a disposizione dallo Stato Italiano per garantire il diritto costituzionale di difesa anche a quei soggetti meno abbienti che non avrebbero altrimenti la possibilità economica di affrontare i costi di giustizia. 

Chi ne ha diritto?

tutti i cittadini italiani;

gli apolidi (coloro che sono privi di cittadinanza)

gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;

gli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.

Tali soggetti  devono avere un reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (reddito quindi lordo).


Attenzione però: per reddito imponibile annuo si intende il reddito cumulativo, quindi si tiene conto anche del reddito eventualmente prodotto dal componente il nucleo familiare (a meno che l’interessato faccia nucleo familiare a parte).

Quando non si cumulano i redditi dei familiari conviventi?  

Per quali giudizi è possibile avvalersi del gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è previsto in vari campi: processi civili, penali, tributari e amministrativi, ivi incluse le procedure di cd. volontaria giurisdizione.

Posso scegliermi l’Avvocato di fiducia o ne viene imposto uno d’ufficio?

In sede di istanza, il soggetto interessato può chiedere di nominare come avvocato patrocinante un legale di propria fiducia, a patto che sia regolarmente iscritto nelle liste dei difensori abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato.

Da quest’anno,  lo Studio Legale Chiaramonte ha deciso di metterà a disposizione dei soggetti meno abbienti  - ma  a patto che siano portatoti di  posizioni giuridiche meritevoli d’essere tutelate-  una sezione PROBONO, offrendo assistenza legale a quanti si trovino in stato di bisogno (per info scrivi a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Le meritevolezza delle richieste verrà vagliata di volta in volta, alla luce della documentazione prodotta dall’interessato.

Qualora tale soggetto potrà godere dei benefici del cd. Gratuito Patrocinio verrà presentata apposita richiesta agli Organi Competenti .

Laddove invece l’interessato non dovesse averne i presupposti, ad esempio per via di un reddito più alto delle soglie di legge che abbiamo appena visto -  ma non lontano da dette soglie -  lo Studio valuterà comunque la delicatezza della situazione prospettata, garantendo il diritto di difesa e rinunciando a richiedere compensi professionali nei confronti del proprio assistito.

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  • NON HO SOLDI MA HO BISOGNO DI UN AVVOCATO..CHE FARE?

    24214 hitsSuper User
        Spesso nella nostra professione ci ritroviamo dinnanzi a domande di questo tipo, domande cui è possibile dare una risposta chiara e precisa.  Per tali ragioni abbiamo deciso di chiarire cosa sia il Gratuito Patrocinio e a chi si rivolge.  Buona lettura:       COSA E’ IL GRATUITO PATROCINIO E CHI NE HA DIRITTO? Che cosa e’? Il gratuito patrocinio (più correttamente patrocinio a Spese Dello Stato) è un istituto di salvaguardia messo a disposizione dallo Stato Italiano per garantire il diritto costituzionale di difesa anche a quei soggetti meno abbienti che non avrebbero altrimenti la possibilità economica di affrontare i costi di giustizia.  Chi ne ha diritto? tutti i cittadini italiani; gli apolidi (coloro che sono privi di cittadinanza) gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche; gli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato. Tali soggetti  devono avere un reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (reddito quindi lordo). Attenzione però: per reddito imponibile annuo si intende il reddito cumulativo, quindi si tiene conto anche del reddito eventualmente prodotto dal componente il nucleo familiare (a meno che l’interessato faccia nucleo familiare a parte). Quando non si cumulano i redditi dei familiari conviventi?   (A) In alcune cause aventi ad oggetto diritti cd. “personalissimi” (es: diritti al nome); (B) Quando la causa sia subita da, od intentata a, e comunque in contrasto con, un membro del nucleo familiare (es: separazione giudiziale tra coniugi). In questi casi non si terrà conto del reddito di tale familiare. Per quali giudizi è possibile avvalersi del gratuito patrocinio? Il gratuito patrocinio è previsto in vari campi: processi civili, penali, tributari e amministrativi, ivi incluse le procedure di cd. volontaria giurisdizione. Posso scegliermi l’Avvocato di fiducia o ne viene imposto uno d’ufficio? In sede di istanza, il soggetto interessato può chiedere di nominare come avvocato patrocinante un legale di propria fiducia, a patto che sia regolarmente iscritto nelle liste dei difensori abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato. Da quest’anno,  lo Studio Legale Chiaramonte ha deciso di metterà a disposizione dei soggetti meno abbienti  - ma  a patto che siano portatoti di  posizioni giuridiche meritevoli d’essere tutelate -  una sezione PROBONO, offrendo assistenza legale a quanti si trovino in stato di bisogno (per info scrivi a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // ) Le meritevolezza delle richieste verrà vagliata di volta in volta, alla luce della documentazione prodotta dall’interessato. Qualora tale soggetto potrà godere dei benefici del cd. Gratuito Patrocinio verrà presentata apposita richiesta agli Organi Competenti . Laddove invece l’interessato non dovesse averne i presupposti, ad esempio per via di un reddito più alto delle soglie di legge che abbiamo appena visto -  ma non lontano da dette soglie -  lo Studio valuterà comunque la delicatezza della situazione prospettata, garantendo il diritto di difesa e rinunciando a richiedere compensi professionali nei confronti del proprio assistito. _______________________________________________________________________________________________________  
  • COME SCOPRIRE L'IDENTITA' DEI TUOI GENITORI NATURALI?

    10103 hitsSuper User
      I figli adottivi hanno il diritto di conoscere la propria famiglia naturale? La propria storia prima dell'adozione? Molti figli adottivi si pongono quotidianamente questa domanda senza però, dall'altra, avere il supporto informativo necessario.  Ebbene si, conoscere la propria famiglia naturale e le proprie origini non è soltanto un diritto potestativo del soggetto, ma persino un diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8 CEDU). Secondo l'alta Corte, l"’larticolo 8 tutela un diritto all’identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno". In Italia, dopo la riforma operata dalla Legge 149/2001, che ha modificato, tra le altre cose,  l'art. 28 della L. 184/1983 sulle Adozioni e gli Affidamenti (cd. Legge Adozioni), è stato riconosciuto al figlio adottato il diritto di accesso, mediante autorizzazione del Tribunale per i minorenni, al proprio fascicolo, a condizione: (i) che abbia raggiunto l’età di venticinque anni; ovvero (ii) che, sebbene infraventicinquenne, sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. In entrambi i casi l'accesso verrà autorizzato dal Tribunale dei MInori competente per teritorio (è competente non il Tribunale in cui il fascicolo adottivo si trova ma quello in cui l'istante risiede),  qualora siano esclusi possibili traumi all'integrità psico-fisica del soggetto richiedente.     VI SONO ALTRI LIMITI? Purtroppo si. Laddove anche solo uno dei due genitori naturali abbia richiesto al momento del parto, ovvero al momento di prestare assenso all'adozione (ex art. 28 NLA) il privilegio dell'anonimato, il diritto di accesso a queste informazioni verrà negato.    Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2013, ha finalmente adeguato il proprio orientamento (fino a quel momento "conservativo" dei diritti d'anonimato dei genitori naturali) alla Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (noto caso Godelli vs Italia, CEDU dec. del 25 sett 2012), stabilendo la non costituzionalità della norma in questione  nella parte in cui non preveda che in caso di istanza di accesso e ricerca dei genitori biologici da parte del figlio, vi sia l'obbligo da parte del Tribunale richiesto, di rintracciare riservatamente i genitori naturali che originariamente avevano optato per l'anonimato, al fine di verificare una loro volontà di modificare tale scelta. In altre parole, in attesa di una riforma organica della norma, si demanda oggi alle best practices dei Tribunali per I Minorenni - Uffici Adozioni,  di provvedere all'identificazione ed alla convocazione dei genitori bioogici al fine di consentire loro il potenziale esercizio della facoltà di revoca del segreto sulla propria identità che avevano inteso apporre. Il caso specifico da cui promana la pronuncia in questione, era relativo ad una signora che aveva presentato istanza di cd. "accesso alle origini" all’Autorità Giudiziaria senza che la madre biologica avesse, all’epoca del parto, consentito di essere nominata. Per chi fosse interessato a ricercare le proprie origini, si seguito il link al Tribunale per i Minori di Palermo da cui è possibile estrarre il modulo dell'istanza: http://www.tribunaleminorenni.palermo.it/modulistica/Mod_1444_4136/Richiesta%20autorizzazione%20accesso%20alle%20origini.pdf Buona ricerca a tutti!  ________________________________________________________________________________________________________
  • PRESTITI PERSONALI E NULLITA' DEL TAEG

    3991 hitsSuper User
    Il tema dei finanziamenti e prestiti personali è argomento di certo interesse, soprattutto per quelle fasce di popolazione economicamente più debole. Moltissimi sono oggi, infatti, i soggetti che ricorrono alla forma del prestito personale o al consumo per finanziare l'acquisto di un bene, sia esso un elettrodomestico, una autovettura o altro bene della vita; od ancora per sopperire a momentanee esigenze familiari di liquidità. A maggior ragione ciò accade in momenti di crisi come quello che ormai da qualche anno viviamo nella c.d. "eurozona", per cui spesso il ricorso a società finanziare risulta l'unica soluzione possibile per il conseguimento di un certo obiettivo personale. Lo sviluppo di tale fenomeno, direttamente proporzionale alla crisi economica generale, ha anche comportato, dall'altra parte, un aumento dei contenziosi con le società di credito, in considerazione del sensibile aumento del numero di soggetti non più in grado di pagare le rate del finanziamento contratto.  Motivo per cui ormai da anni assistiamo ad un sempre più crescente aumento dei contenziosi giudiziari e ad uno sviluppo della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di finanziamenti, con particolare riguardo alle ipotesi di nullità delle clasuole determinative dei tassi di interesse applicati ai rapporti. Oggi affronteremo il tema della nullità del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del finanziamento al consumatore quando, dalle verifiche effettuate sulle condizioni economiche concretamente applicate al rapporto, emerga una divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivamente riscontrato. Molto spesso, infatti, capita di imbattersi in contratti di finanziamento in cui viene indicato, dall'intermediario bancario, un TAEG più basso di quello effettivo, ad esempio perchè non è stato considerato il costo della polizza assicurativa collegata al finanziamento stesso (cd. CPI= Creditor Protection Insurance), posta a garanzia dell'ente finanziatore ed a copertura del suo rischio di credito. Orbene, in tutti questi casi (e non sono pochi..) cosa accade al finanziamento? Quali sono le conseguenze giuridiche e, dunque, i benefici per il debitore? Il TUB (Testo Unico Bancario) come novellato dalle norme sul credito ai consumatori, prevede all'art. 125-bis un meccanismo di sostituzione automatica del tasso effettivo, per cui, in estrema sintesi, nessun costo o onere sarà dovuto alla finanziaria ad eccezione del solo capitale prestato + il TASSO NOMINALE MINIMO dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti il contratto di finanziamento (tasso simile al tasso legale). Null'altro sarà dovuto.  Quale sarà l'effetto concreto sul finanziamento? Notevole. Importo finanziamento= € 15.000 di cui netto erogato 13.000 (15.000 - 2.500 costo polizza CPI e 500 spese istruttoria); Rate pagate= 12 da 500 euro mensili, di cui 250 quale quota interessi e 250 quale quota capitale.  Importo preteso dalla Banca a seguito di mora= 10.000 euro a titolo di capitale + 3.000 a titolo di interessi corrispettivi + 1.000 euro a titolo di mora e penali per un totale di euro 14.000,00. Effetto della sostituzione del TAEG = il debitore dovrà solo euro 7.000,00 (13.000 capitale netto erogato - 6.000 importo complessivo rate pagate) + il tasso BOT (non quantificabile in fase d'esempio ma di gran lunga inferire al tasso corrispettivo). Conclusione= il consumatore si ritrova a ridurre notevolmente la propria esposizione debitoria verso l'intermediario bancario con evidente vantaggio economico. (ESEMPIO FATTO A SOLI FINI ESPLICATIVI SENZA PRETESA DI CORRETTEZZA SUL CALCOLO DEGLI INTERESSI IN QUANTO CARENTE DEL DATO TEMPORALE) Per quanti fossero interessati ad approfondire l'argomento partendo da una fattispecie concreta, suggeriamo la lettura della seguente decisione del Collegio Di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario. Buona lettura: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Contratti%2520bancari%2520in% 2520genere/Contratti%2520con%2520il%2520consumatore/Dec-20160218-1430.PDF                Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti è possibile contattare lo STUDIO LEGALE utilizzando l'apposita sezione del sito http://www.studiolegalechiaramonte.it/it/richiedi-un-parere/view/form.html oppure utilizzando il modulo contatti su http://www.studiolegalechiaramonte.it/it/contatti.html  ________________________________________________________________________________________________
  • RECUPERARE LE COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

    2564 hitsSuper User
      HAI RINNOVATO O ESTINTO, UNA O PIU' VOLTE, LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O UNA DELEGA?    Il cliente/finanziato ha il diritto al rimborso proporzionale delle commissioni finanziarie e di intermediazione cd. "recurring" per importi che, spesso, possono giungere anche a qualche migliaio di euro #informarsi #tutelarsi Lo ribadisce l'ennesima d ecisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario (Collegio di Milano), n. 3583/2015 Per leggere l'intera Decisione del Collegio chicca qui:  https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Finanziamento%2520contro%2520cessione%2520del%2520quinto%2520e%2520delegazione%2520di%2520pagamento/Estinzione%2520del%2520rapporto/Dec-20150505-3583.PDF)   ______________________________________________________________________________________________________
  • DIRITTO E IMPRESE

    1475 hitsSuper User
          Anno 2014, incontro per discutere delle piccole e medie imprese italiane e delineare efficaci strategie di internazionalizzazione sui mercati asiatici. Per superare le difficoltà di una economia interna sempre più in stagnazione occorre necessariamente allargare gli orizzonti di operatività aziendale, puntando su qualità, stile e informatizzando al massimo tutti i processi. Per farlo non si può prescindere da risorse umane all'altezza del ruolo e delle responsabilità, puntando su professionalità e competenza, abbandonando l'idea di una "familiarizzazione" dei centri di comando dell'impresa. Oggi per salvarsi e vincere la sfida economica occorre guardare oltre.#besafeinbusiness   _________________________________________________________________________________________________________
  • EFFETTI DELL'USURA SUL FINANZIAMENTO

    1465 hitsSuper User
      COSA DETERMINA L'USURA SUL FINANZIAMENTO? ECCO ALCUNI ESEMPI: Gratuità del finanziamento, per cui tutti gli importi pagati a titolo di spese, commissioni, interessi e accessori vengono imputati in conto capitale ex art. 1815 comma II cod. civ.; Restituzione degli importi pagati a tale titolo laddove superiori all'importo del capitale erogato; Risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto in conseguenza della applicazione di un tasso usurario; Se si è imprenditori o si esercita una libera arte o professione e si è stati vittima di usura, anche bancaria, si può ottenere la sospensione delle procedure esecutive e delle rate di mutuo per 300 giorni, oltre alla concessione di una proroga di 3 anni per gli adempimenti fiscali, a patto che si faccia istanza di sospensione al PM che deve esprimere parere favorevole, ex art. 20 L. 44/1999, come modificata dalla L. 3/2012.            _______________________________________________________________________
  • RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO AEREO

    1403 hitsSuper User
      RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO IN VOLO: altra importante vittoria contro Alitalia in un caso certamente peculiare. Trattasi di un volo Amsterdam - Palermo via Roma. Nessuno dei due voli di collegamento (Amsterdam - Roma e Roma - Palermo) riportava,in realtà, un ritardo pari o superiore alle 3 ore. Tuttavia, il Giudice ha accolto la nostra tesi sull'unitarietà del volo e, dunque, sul diritto alla compensazione pecuniaria poichè, complessivamente, i passeggeri giungevano a Palermo con oltre 3 ore di ritardo rispetto all'orario previsto. Buona lettura.       _____________________________________________________________________________________________  
  • USURA E COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

    1348 hitsSuper User
      Altra sentenza che ritiene applicabili le sanzioni sull'usura (interessi a 0 sul finanziamento) quando questa sia stata riscontrata anche considerando il costo della commissione di estinzione anticipata che, per quanto eventuale, è comunque collegata all'erogazione del finanziamento stesso e va quindi computata ex art. 644 c.p.. Tribunale Ascoli Piceno 13 ottobre 2015.          ___________________________________________________________________________________
  • VOLI RISARCIBILI PARTENZA DA FIUMICINO: AVVISO

    1341 hitsSuper User
    Come già spiegato in precedenti post, il ritardo di un volo pari o superiore alle 3 ore, od ancora la cancellazione senza preavviso dello stesso volo, danno vita ad un danno risarcibile in via forfettaria per un importo variabile dalle 250 alle 600 euro a passeggero. Questo al verificarsi di determinate condizioni (sostanzialmente, responsabilità del vettore aereo). Per la giornata di ieri 23 GENNAIO 2017, si segnalano 2 voli potenzialmente risarcibili. Sono i seguenti: AZ7710, ALITALIA FIUMICINO - AMSTERDAM delle ore 06.20: ritardo di 197 minuti; AZ212, ALITALIA FIUMICINO - LONDRA delle ore 09.00: ritardo di 260 minuti; Ecco le relative estrapolazioni:   Su questo ultimo volo (AZ212 per Londra), segnaliamo una anomalia nel sistema di ricerca di informazioni sul volo presente all'interno del sito Alitalia. Nella sezione info voli, infatti, inserendo i dati del volo in questione, Alitalia pur dichiarando correttamente l'orario di atterraggio effettivo del volo, tuttavia indica come durata dello stesso "2h 25'", ossia 2 ore e 25 minuti. Certamente un mero errore non voluto, ma che altrettanto certamente potrebbe indurre in errore i potenziali passeggeri sul loro diritto ad un'equa compensazione pecuniaria, come previsto dalle norme europee di riferimento. A seguire la prova di quanto sostenuto:   Per quanti fossero stati passeggeri di tali voli vi è, dunque, la possibilità di richiedere la compensazione pecuniaria prevista per legge ribaltando sulla compagnia aerea l'onere di provare che il ritardo sia effettivamente dipeso da cause imprevedìbili ed inevitabili. #informarsi #tutelarsi   ____________________________________________________________________________________________
  • RITARDO AEREO? QUALI DIRITTI?

    1325 hitsSuper User
    Intervista rilasciata dall'avv. Antonino Chiaramonte ad una rivista periodica abruzzese: "Iboo magazine". Buona lettura.     ____________________________________________________________________________________________________

 

 

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Ultima modifica: 12 Dicembre 2014

L'esecuzione forzata è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in: a) espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione; b) esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare, e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Non ogni obbligazione è sottoponibile ad esecuzione in forma specifica: lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata e le obbligazioni il cui oggetto consiste in un fare fungibile.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.: a) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; b) le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l'efficacia esecutiva; c) gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.

Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forza proponendo l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c..

L'espropriazione forzata prende avvio con il pignoramento, che consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. Le concrete modalità con cui si attua il pignoramento variano a seconda del tipo di espropriazione forzata in cui esso si inserisce: mobiliare presso il debitore o presso terzi, immobiliare, di beni indivisi e contro il terzo proprietario

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